Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento
(Versione: gennaio 2018)
1. Ambito di applicazione
1.1 Le seguenti condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento si applicano esclusivamente agli imprenditori che, al momento della conclusione del contratto, agiscono nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma, alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai patrimoni speciali di diritto pubblico.
1.2 Le seguenti condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento si applicano in via esclusiva a tutti i nostri rapporti commerciali, anche futuri, con il committente. Le condizioni generali del committente difformi, contrastanti o integrative diventano parte del contratto soltanto nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato l’applicazione. Tale requisito di accettazione vale in ogni caso, ad esempio anche qualora eseguiamo la fornitura senza riserve pur conoscendo le condizioni generali del committente.
2. Conclusione del contratto
Le nostre offerte non sono vincolanti, salvo che siano espressamente qualificate come offerte ferme. Il contratto si conclude mediante la nostra conferma d’ordine scritta o l’esecuzione dell’ordine.
3. Oggetto della fornitura e termini di consegna
3.1 L’oggetto della fornitura viene definito in via definitiva nella nostra conferma d’ordine.
3.2 Il termine di consegna viene concordato individualmente o indicato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. In mancanza, il termine di consegna è di circa quattro settimane dalla conclusione del contratto.
3.3 Il termine di consegna decorre dalla nostra conferma d’ordine scritta, ma non prima del ricevimento di tutti i documenti che il committente deve fornire e che sono necessari all’esecuzione dell’ordine, nonché delle autorizzazioni e approvazioni necessarie, in particolare dei disegni. Il rispetto dei termini di consegna presuppone il rispetto delle condizioni di pagamento concordate, in particolare il ricevimento dell’eventuale acconto pattuito, nonché la tempestiva messa a disposizione dei materiali da parte del committente, ove concordata.
3.4 Se i presupposti di cui al punto 3.3 non sono soddisfatti tempestivamente, i termini si prorogano o la data di consegna viene differita in misura adeguata; ciò non vale qualora il ritardo sia a noi imputabile. Se la prestazione non è disponibile neppure entro il termine prorogato, abbiamo diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo senza indugio qualsiasi controprestazione già eseguita dal committente.
3.5 Il termine viene prorogato in misura adeguata anche quando il mancato rispetto dipende, in modo dimostrabile, da mobilitazione, guerra, sommosse, scioperi, serrate o impedimenti imprevisti indipendenti dalla nostra volontà, anche se si verificano durante un ritardo di consegna o presso un subfornitore.
Lo stesso vale quando non pervengono tempestivamente le autorizzazioni amministrative o di altro tipo necessarie all’esecuzione dell’ordine, ad esempio autorizzazioni all’importazione o all’esportazione, oppure le informazioni del committente.
Lo stesso vale in caso di successiva modifica dell’ordine da parte del committente.
3.6 Abbiamo diritto di effettuare consegne parziali, purché ragionevolmente accettabili per il committente.
3.7 Sono ammesse variazioni ragionevolmente accettabili rispetto agli ordini, fino a più o meno il 10%.
3.8 Qualora incorriamo per nostra colpa in un ritardo di consegna, il risarcimento dovuto è limitato al danno tipicamente prevedibile se ci è imputabile soltanto colpa lieve.
3.9 Sia le pretese risarcitorie del committente per ritardo nella consegna sia quelle in sostituzione della prestazione che superino i limiti indicati al punto precedente sono escluse in tutti i casi di ritardo, anche dopo la scadenza di un eventuale termine assegnatoci per la consegna. Ciò non vale quando sussista una responsabilità inderogabile per una specifica garanzia del termine di consegna, dolo, colpa grave o lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute del committente.
Il committente può recedere dal contratto, nei limiti delle disposizioni di legge, soltanto nella misura in cui il ritardo nella consegna sia a noi imputabile. Su nostra richiesta, il committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se, a causa del ritardo, recede dal contratto o insiste per la consegna.
Le disposizioni precedenti non comportano una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente.
3.10 Per gli ordini con consegne a chiamata senza accordo sulla durata, sulle dimensioni dei lotti di produzione e/o sulle date di ritiro, possiamo richiedere una definizione vincolante al più tardi tre mesi dopo la conferma d’ordine. Se il committente non adempie entro tre settimane, possiamo assegnare un ulteriore termine di due settimane e, alla sua scadenza, recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento dei danni.
4. Spedizione, imballaggio e trasferimento del rischio
4.1 L’imballaggio, il metodo e il percorso di spedizione sono stabiliti da noi. I costi di imballaggio e spedizione vengono addebitati al committente. Non ritiriamo gli imballaggi, salvo che vi siamo obbligati per legge.
4.2 La spedizione avviene sempre franco fabbrica, a spese e rischio del committente. Il rischio passa al committente non appena la merce lascia il nostro stabilimento. Se la merce viene spedita su richiesta del committente, il rischio passa a quest’ultimo alla consegna all’incaricato del trasporto e, al più tardi, all’uscita dallo stabilimento.
Se ci incarichiamo della consegna al punto di scarico del committente, il rischio passa al momento della messa a disposizione della merce sul camion presso il punto di ricevimento. Lo scarico avviene a rischio del committente, anche se l’autista presta assistenza, fatti salvi dolo e colpa grave.
4.3 Se la consegna viene ritardata per colpa del committente, il rischio passa a quest’ultimo già dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione.
4.4 Anche in caso di restituzione della merce da parte del committente a seguito di un reclamo ingiustificato, la merce viaggia a rischio e spese del committente.
4.5 Su richiesta scritta del committente, la merce viene assicurata a sue spese contro i rischi da lui indicati, in particolare danni da deposito, rottura, trasporto e incendio.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
5.1 Si applicano i prezzi da noi confermati nella conferma d’ordine. In mancanza di conferma d’ordine si applicano i prezzi della nostra offerta. Se non abbiamo formulato un’offerta separata, si applicano i prezzi di listino. I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi trasporto, dazi, oneri accessori all’importazione e imballaggio, oltre all’IVA di legge applicabile.
5.2 Se è stato concordato che il prezzo dipenda dal peso del pezzo, il prezzo definitivo deriva dal peso dei campioni di produzione approvati.
5.3 Per gli ordini successivi non siamo vincolati ai prezzi precedenti.
5.4 Le consegne parziali possono essere fatturate separatamente al momento della consegna.
5.5 Tutti i pagamenti devono essere effettuati in EURO esclusivamente a noi.
5.6 Salvo diverso accordo specifico, le nostre fatture sono esigibili e devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura, per l’importo netto e senza sconto.
5.7 Accettiamo cambiali soltanto in base a un accordo separato e salvo buon fine. Per assegni e cambiali, soltanto l’incasso definitivo costituisce adempimento. Le spese di incasso, gli interessi e le commissioni bancarie sono a carico del committente.
5.8 Il committente può opporre in compensazione soltanto crediti non contestati o accertati con decisione definitiva. Può inoltre esercitare un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui il proprio controcredito derivi dal medesimo rapporto contrattuale.
6. Garanzia per vizi
6.1 Se il committente è un commerciante, i suoi diritti per vizi presuppongono che abbia adempiuto agli obblighi legali di esame e denuncia (§§ 377, 381 HGB). Il committente deve esaminare la merce senza indugio dopo la consegna, nella misura consentita dal regolare svolgimento dell’attività, e, se emerge un vizio, comunicarcelo immediatamente per iscritto. Se omette la denuncia, la merce si considera accettata, salvo che si tratti di un vizio non riconoscibile durante l’esame. Se un tale vizio emerge successivamente, deve essere denunciato senza indugio dopo la scoperta; in caso contrario, la merce si considera accettata anche con riferimento a tale vizio. Per conservare i diritti del committente è sufficiente l’invio tempestivo della denuncia. In caso di occultamento doloso di un vizio non possiamo invocare questa disposizione.
6.2 I diritti di garanzia si prescrivono decorsi 12 mesi dalla consegna, salvo diverso accordo espresso. Tuttavia, se la merce consiste in un’opera edile o in un bene utilizzato per un’opera edile secondo il suo uso abituale e che ne abbia causato la difettosità, il termine di prescrizione previsto dalla legge è di cinque anni dalla consegna (§ 438, comma 3, n. 2 BGB). Restano altresì ferme le disposizioni legali speciali relative alle pretese reali di restituzione di terzi (§ 438, comma 1, n. 1 BGB), al dolo del venditore (§ 438, comma 3 BGB) e alle pretese di regresso verso il fornitore in caso di consegna finale a un consumatore (§ 479 BGB).
6.3 Deve esserci consentito di esaminare la merce oggetto del reclamo.
6.4 Adempiamo agli obblighi di garanzia, a nostra scelta, riparando gratuitamente, fornendo nuovamente o rilavorando le parti o le prestazioni difettose.
6.5 Se, senza giustificato motivo, non siamo disposti o non siamo in grado di effettuare l’adempimento successivo, oppure se esso fallisce in altro modo, il committente può scegliere tra il recesso dal contratto e una corrispondente riduzione del prezzo.
6.6 Se, dopo il fallimento dell’adempimento successivo, il committente sceglie il risarcimento dei danni, la merce rimane presso di lui qualora ciò sia ragionevolmente accettabile. Il risarcimento è limitato alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore della merce difettosa. Ciò non vale se abbiamo causato dolosamente la violazione del contratto.
6.7 Per la qualità e l’esecuzione dei prodotti fanno fede i campioni iniziali che, su richiesta, sottoponiamo al committente per verifica. Il riferimento a norme tecniche serve a descrivere la prestazione e non costituisce una garanzia delle caratteristiche del bene.
La garanzia non copre il deterioramento e l’usura naturali né i danni che, dopo il trasferimento del rischio, insorgano senza nostra colpa a causa di un trattamento errato o negligente, danneggiamento volontario, montaggio e conservazione impropri o altre cause analoghe, in particolare rilavorazioni non autorizzate.
6.8 Se il committente ha incorporato o applicato a un altro bene un bene difettoso da noi fornito, conformemente alla sua natura e destinazione d’uso, siamo tenuti, nell’ambito dell’adempimento successivo, a rimborsargli le spese necessarie per rimuovere il bene difettoso e incorporare o applicare quello riparato o fornito in sostituzione senza vizi. Se i vizi dei beni da noi forniti o lavorati erano riconoscibili prima del montaggio o dell’ulteriore lavorazione da parte del committente o di un terzo da lui incaricato, non sosteniamo i costi di smontaggio o montaggio.
6.9 Le parti sostituite diventano di nostra proprietà e, su nostra richiesta, devono esserci restituite con spese di spedizione a nostro carico.
6.10 Per i pezzi sostitutivi rispondiamo nella stessa misura prevista per il bene originario.
6.11 Resta fermo il regresso ai sensi del § 478 BGB nelle operazioni del committente o dei suoi clienti con i consumatori. In tali casi si applica tuttavia, per quanto compatibile, il successivo punto 7. Le pretese di regresso ai sensi dei §§ 478, 479 BGB sussistono soltanto se la pretesa del consumatore era fondata e soltanto nei limiti di legge, non per concessioni commerciali non concordate con noi. Le eventuali pretese di regresso presuppongono il rispetto degli obblighi propri del soggetto legittimato al regresso, in particolare dell’obbligo di denuncia dei vizi.
7. Altre responsabilità
7.1 Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti condizioni, comprese le disposizioni successive, in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali rispondiamo secondo le disposizioni di legge applicabili.
7.2 Rispondiamo dei danni, qualunque ne sia il fondamento giuridico, in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa semplice rispondiamo soltanto:
a) dei danni derivanti dalla lesione della vita, dell’integrità fisica e della salute;
b) dei danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale, ossia un obbligo il cui adempimento consente la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa e può normalmente fare affidamento; in questo caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificabile.
7.3 Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 7.2 non si applicano qualora abbiamo occultato dolosamente un vizio o assunto una garanzia sulle caratteristiche della merce. Lo stesso vale per le pretese del committente ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
7.4 Le disposizioni precedenti non comportano una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente.
7.5 Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa, l’esclusione vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, rappresentanti legali e ausiliari nell’adempimento.
7.6 Non rispondiamo neppure dei materiali del committente depositati presso di noi, fatti salvi dolo e colpa grave. Tali materiali non sono assicurati contro furto, incendio o altri eventi che ne riducano il valore.
8. Stampi e attrezzature
8.1 Il prezzo degli stampi comprende anche i costi di una prima campionatura, ma non quelli delle attrezzature di verifica e lavorazione né delle modifiche richieste dal committente. I costi delle ulteriori campionature sono a nostro carico se ne siamo responsabili. Siamo tenuti a sostituire gratuitamente gli stampi soltanto quando ciò sia necessario per raggiungere una quantità di produzione garantita per iscritto al committente.
8.2 Salvo diverso accordo, rimaniamo proprietari degli stampi realizzati per il committente da noi o da un terzo da noi incaricato fino al pagamento integrale da parte del committente. Gli stampi specifici del cliente vengono utilizzati soltanto per gli ordini del committente finché quest’ultimo adempie agli obblighi di pagamento e ritiro.
8.3 A garanzia dei nostri crediti, con l’ordine di fabbricazione degli stampi il committente costituisce a nostro favore un diritto di pegno su tutti i suoi stampi che si trovano, o si troveranno dopo la fabbricazione, in nostro possesso. Il pegno sorge non appena gli stampi ci vengono consegnati o vengono da noi fabbricati. Finché il committente non è ancora proprietario degli stampi, il pegno grava sul suo diritto di aspettativa all’acquisto della proprietà. Accettiamo sin d’ora la costituzione del pegno. Restano fermi i nostri diritti di legge.
8.4 Abbiamo diritto di realizzare il pegno se il committente è in mora nei pagamenti scaduti relativi ai crediti garantiti e sia trascorso senza esito un termine di almeno quattro settimane indicato in una comunicazione scritta che preannuncia la realizzazione. Possiamo anche alienare il bene oggetto di pegno mediante vendita privata in nome nostro o del committente. Terremo conto degli interessi legittimi del committente. Dopo la realizzazione della garanzia, utilizzeremo il ricavato, al netto dell’eventuale IVA dovuta dal committente, per soddisfare il credito garantito. Il punto 10.7 delle presenti condizioni si applica anche al diritto di pegno.
8.5 Se è concordato che il committente diventi proprietario degli stampi, la proprietà passa a quest’ultimo dopo il pagamento integrale del relativo prezzo. La consegna degli stampi al committente è sostituita dalla loro custodia da parte nostra a suo favore. Indipendentemente dal diritto legale del committente alla restituzione e dalla durata degli stampi, abbiamo diritto al loro possesso esclusivo fino al ritiro di una quantità minima da concordare e/o alla scadenza di un periodo determinato, in particolare fino alla cessazione del contratto. Se ha sede all’estero, il committente dichiara di non voler utilizzare le attrezzature per propri fini economici. Il committente con sede all’estero acconsente a che il potere di disposizione sulle attrezzature rimanga presso di noi.
8.6 Quando il committente diventa proprietario degli stampi, deve assicurarli adeguatamente nell’ambito delle proprie immobilizzazioni, con copertura per beni ubicati presso terzi. Un’ulteriore assicurazione da parte nostra richiede un previo accordo scritto ed è a spese del committente.
Dobbiamo contrassegnare i beni di proprietà del committente come beni di terzi.
8.7
Per gli stampi di proprietà del committente e/o da questi messi a disposizione in comodato, la nostra responsabilità per la custodia e la manutenzione è limitata alla diligenza che adottiamo nei nostri affari. Non siamo tenuti ad assicurare tali stampi contro furto, incendio o altri eventi che ne riducano il valore.
I nostri obblighi cessano se, dopo il completamento dell’ordine e il relativo invito, il committente non ritira gli stampi entro un termine ragionevole. In tal caso, dopo un ulteriore preavviso, possiamo scegliere di restituire o smaltire gli stampi. Gli eventuali costi di restituzione o smaltimento sono a carico del committente.
9. Diritti di proprietà intellettuale e industriale
9.1 Se dobbiamo fornire beni secondo disegni, modelli o campioni del committente oppure utilizzando parti, stampi o attrezzature da lui messi a disposizione, il committente garantisce che non vengano violati diritti di terzi. Segnaleremo al committente i diritti di cui siamo a conoscenza. Il committente deve tenerci indenni dalle pretese di terzi e risarcire il danno subito. Se un terzo ci vieta la fabbricazione o la fornitura invocando un proprio diritto, possiamo sospendere i lavori, senza esaminare la situazione giuridica, finché il committente e il terzo non la abbiano chiarita. Se, a causa del ritardo, non fosse più ragionevolmente esigibile la prosecuzione dell’ordine, abbiamo diritto di recedere.
9.2 I disegni e i campioni messi a nostra disposizione che non abbiano portato a un ordine vengono restituiti su richiesta; in caso contrario, possiamo distruggerli tre mesi dopo la presentazione dell’offerta. La disposizione si applica, per quanto compatibile, anche al committente.
9.3 Ci spettano i diritti d’autore e gli eventuali diritti di proprietà industriale sui modelli, sugli stampi, sulle attrezzature, sui progetti e sui disegni predisposti da noi o da terzi per nostro conto. Tutte le idee costruttive rimangono di nostra proprietà intellettuale. Con il pagamento il committente non acquisisce diritti su invenzioni, dispositivi e attrezzature derivanti dall’esecuzione del rispettivo ordine.
10. Riserva di proprietà
10.1 I beni forniti rimangono di nostra proprietà fino al soddisfacimento di tutti i nostri crediti nei confronti del committente, anche quando sia stato pagato il prezzo relativo a crediti specificamente individuati. In caso di conto corrente, la proprietà riservata sui beni forniti serve a garantire il nostro credito di saldo. Se, in relazione al pagamento del prezzo, sorge una nostra responsabilità cambiaria, la riserva di proprietà non si estingue prima che il committente, quale trattario, abbia onorato la cambiale.
10.2 La lavorazione o trasformazione da parte del committente avviene per nostro conto, con esclusione dell’acquisto della proprietà ai sensi del § 950 BGB. Il committente diventa comproprietario del bene così ottenuto in proporzione al valore netto fatturato dei propri beni rispetto al valore netto fatturato dei beni lavorati o trasformati. Il bene ottenuto serve, quale merce soggetta a riserva di proprietà, a garantire i nostri crediti ai sensi del punto 10.1.
10.3 In caso di trasformazione, unione o mescolanza da parte del committente con altri beni non di nostra proprietà, si applicano i §§ 947, 948 BGB; di conseguenza, la nostra quota di comproprietà sul nuovo bene è considerata merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi delle presenti condizioni.
10.4 La rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà è consentita al committente soltanto nell’ambito della normale attività commerciale e a condizione che concordi con i propri clienti una riserva di proprietà ai sensi dei punti da 10.1 a 10.3. Il committente non è autorizzato ad altri atti di disposizione, in particolare alla costituzione in pegno o al trasferimento a scopo di garanzia.
10.5 In caso di rivendita, il committente ci cede sin d’ora, fino al soddisfacimento di tutti i nostri crediti, i crediti e gli altri diritti nei confronti dei propri clienti derivanti dalla rivendita, con tutti i diritti accessori. Su nostra richiesta, il committente deve fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari per far valere i nostri diritti nei confronti dei suoi clienti.
10.6 Se, dopo la lavorazione ai sensi del punto 10.2 e/o 10.3, il committente rivende la merce soggetta a riserva di proprietà insieme ad altri beni non di nostra proprietà, la cessione del credito relativo al prezzo ai sensi del punto 10.5 vale soltanto fino all’importo del valore fatturato della nostra merce soggetta a riserva.
10.7 Se il valore delle garanzie a nostro favore supera di oltre il 10% il totale dei nostri crediti, su richiesta del committente siamo tenuti a liberare, in misura corrispondente, garanzie a nostra scelta.
10.8 Devono esserci comunicati senza indugio i pignoramenti e i sequestri della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di terzi. I costi di intervento che ne derivano sono in ogni caso a carico del committente, nella misura in cui non siano sostenuti da terzi.
10.9 Se, conformemente alle disposizioni precedenti, esercitiamo la riserva di proprietà riprendendo la merce, possiamo venderla privatamente o farla vendere all’asta. L’esercizio della riserva di proprietà, in particolare la richiesta di restituzione, costituisce recesso dal contratto. Il ritiro della
merce soggetta a riserva di proprietà avviene al valore del ricavato ottenuto, ma al massimo ai prezzi di listino concordati. Restano riservate ulteriori pretese risarcitorie, in particolare per mancato guadagno.
11. Verifica della solvibilità
Se, dopo l’accettazione dell’ordine, la conclusione del contratto o la consegna della merce, veniamo a conoscenza dell’insolvibilità del committente, ad esempio attraverso un protesto di assegni o cambiali, e ciò mette a rischio il nostro diritto alla controprestazione, possiamo recedere dal contratto oppure esigere con effetto immediato il pagamento in contanti della merce già consegnata e il pagamento anticipato di quella ancora da consegnare, compresa la copertura in contanti delle eventuali cambiali emesse, con scadenza immediata.
12. Foro competente e legge applicabile
12.1 Il foro esclusivo, anche internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è il tribunale competente per la nostra sede. Possiamo tuttavia agire anche presso il foro generale del committente.
12.2 Il rapporto contrattuale è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).